BYLAWS
Repubblica Italiana
Fondazione URBE ETS
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Costituzione e denominazione – Sedi, Delegazioni e Uffici - Finalità e Scopi
Articolo 1
Costituzione, natura, durata e marchio
1. È costituita con atto pubblico la “Fondazione URBE Ente del Terzo Settore”, per brevità anche denominata “Fondazione URBE ETS”, di seguito citata come "Fondazione", con sede legale in Roma.
2. La Fondazione è un ente costituito in ossequio al Codice civile e ai requisiti previsti per gli Enti del Terzo Settore di utilità sociale di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, non ha fini di lucro, non distribuisce utili e avanzi di gestione, è apartitica ed ha durata illimitata.
3. Simbolo della Fondazione e contrassegno delle sue attività è il suo brand, che viene depositato come marchio della Fondazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico.
Articolo 2
Sedi - Delegazioni - Uffici
1. La Fondazione può costituire sedi, delegazioni e uffici in Italia, nell'Unione Europea e in altri Stati esteri.
2. La Fondazione può concedere autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria - a norma del regolamento e nei termini stabiliti dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - a sedi, delegazioni e uffici distinti per territorio o per specifica funzione.
Articolo 3
Finalità e Scopi
1. La Fondazione ha la finalità di promuovere la cultura e di tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico, nonché di sviluppare attività nei settori dell’istruzione e della formazione, a favore della collettività.
2. La Fondazione si propone, come disposto dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, del Codice del Terzo Settore, a norma dell’Art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, al Titolo I - Disposizioni Generali, all’Art. 5, "Attività di Interesse Generale", di esercitare in via principale più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come disposto e descritto alle lettere:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
3. Si considerano secondarie ed in potere di attuabilità, nei limiti e per le disposizioni generali di cui all'Art. 6, "Attività Diverse", del medesimo summenzionato Decreto Legislativo, e per come classificato dal precedente Art. 5, le lettere:
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
La Fondazione, inoltre, si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
CAPO II
Patrimonio - Attività strumentali e connesse - Fondo di gestione
Articolo 4
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o in beni mobili e immobili, in diritti od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti, da quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro perseguimento;
b) dai beni mobili e immobili nonché dai diritti che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e che verranno destinati al patrimonio con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; d) dai beni immobili provenienti da donazioni, lasciti, disposizioni testamentarie;
e) da contributi attribuiti espressamente al patrimonio dall'Unione Europea, dall’UNESCO, dallo Stato italiano, da Enti territoriali e da altre istituzioni e società pubbliche e private;
f) dai contributi attribuiti espressamente al patrimonio dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli organismi ad essa afferenti;
g) dai contributi attribuiti espressamente al patrimonio dall’UNESCO e da altre istituzioni operanti nel settore dell’arte e della cultura;
h) da contributi di enti ed organismi internazionali;
i) da contributi di enti pubblici e privati appartenenti ad altri Stati.
Articolo 5
Attività strumentali e connesse
1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione, in linea e per finalità di cui all'Art. 3 del Titolo I, Capo I, potrà tra l'altro:
a) compiere studi e ricerche;
b) costituire Dipartimenti e Gruppi di studio;
c) promuovere, organizzare e gestire seminari, corsi di formazione, master universitari, manifestazioni, mostre, fiere, convegni, pubblicazioni, missioni turistiche ed economiche, istituire premi e borse di studio e tutte quelle iniziative idonee al raggiungimento delle sue finalità;
d) curare l'attività editoriale mediante stampa e/o in rete dei risultati di studi e di ricerche proprie e di opere di terzi;
e) servirsi di tutti i mezzi della comunicazione sociale ritenuti opportuni per informare della propria attività e utilizzare ogni tipo di media e di tecnologie educative per promuovere la cultura e la formazione;
f) stipulare convenzioni, accordi e contratti con scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con istituti di istruzione e formazione, con università e istituti di studio e/o ricerca, pubblici e privati;
g) stabilire e mantenere rapporti di informazione e collaborazione, nonché stipulare contratti, accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con Enti centrali dello Stato e amministrazioni locali;
h) stabilire e mantenere rapporti di informazione e collaborazione, nonché stipulare contratti, accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con gli Uffici della Santa Sede e con le Istituzioni ad essa collegate, con le Commissioni e gli Uffici competenti delle Conferenze episcopali nazionali e regionali, con gli Uffici competenti delle singole Diocesi e degli altri Enti ecclesiastici;
i) stipulare contratti, accordi, convenzioni, protocolli d'intesa e partecipare, direttamente o indirettamente, a progetti finanziati o promossi dagli organismi dell'Unione Europea o da quelli a questi afferenti;
j) stipulare contratti, accordi, convenzioni, protocolli d'intesa e partecipare, direttamente o indirettamente, a progetti e programmi finanziati o promossi dall’UNESCO, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o dagli organismi a questa afferenti;
k) stipulare contratti, accordi, convenzioni, protocolli d'intesa con enti commerciali e non commerciali, di diritto italiano e diritto estero, per promuovere al meglio le attività della Fondazione nell’espletamento delle proprie finalità di solidarietà sociale;
l) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature nonché beni e servizi materiali e immateriali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
m) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
n) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, custode, comodataria, o beni acquisiti a qualunque titolo;
o) stipulare polizze assicurative e riassicurative, acquisire prodotti assicurativi, previdenziali e mutualistici adeguati alle esigenze della Fondazione medesima nonché obbligazioni statali e corporate, fondi di investimento, certificati ed altri strumenti finanziari;
p) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, italiane ed estere, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento delle finalità e degli scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
q) costituire o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, club, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento delle finalità e degli scopi della Fondazione;
r) predisporre e attuare tutte le misure di sicurezza, anche informatica, atte a consentire l'ordinato svolgimento delle attività istituzionali.
2. In via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, volta al perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali propri, la Fondazione, in misura non prevalente, potrà altresì:
a) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitale;
b) stipulare con Enti pubblici e privati convenzioni, accordi, contratti e tutto quanto necessario, per apportare know-how e collaborare, nei limiti e termini fissati dalla legge, alla realizzazione di specifici strumenti finanziari utili alla promozione della cultura nonché alla tutela, alla promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
c) svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 6
Fondo di gestione
1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a) dai versamenti effettuati dai Fondatori;
b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
c) dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione contrattuale di beni diversi da quelli della Fondazione;
d) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
e) dalle donazioni provenienti dal 5 per mille e da altre forme di contribuzione permesse dalla legge;
f) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali, da altri enti pubblici, dai membri della Fondazione, siano essi persone fisiche o giuridiche sia italiane che estere, ovvero da enti ed organismi internazionali;
g) da eventuali contributi e finanziamenti attribuiti dagli organismi dell'Unione Europea o a questa afferenti;
h) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti dai Programmi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli organismi a questa afferenti, tra cui l’UNESCO;
i) dalle rendite provenienti da trust, di diritto italiano o internazionale; l) dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite, le risorse, gli utili o gli avanzi di gestione della Fondazione saranno reinvestite sia per il funzionamento della Fondazione stessa che per la realizzazione delle attività istituzionali di solidarietà sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. La Fondazione non distribuisce utili e avanzi di gestione, né in modo diretto né in modo indiretto, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ETS.
TITOLO II
Governance e Organi della Fondazione Collegio dei Fondatori - Consiglio di Amministrazione - Presidente - Direttore - Collegio dei Revisori dei Conti - Comitato Scientifico
CAPO I
Collegio dei Fondatori
Articolo 7
Composizione
1. Il Collegio è composto dai Fondatori, una o più persone fisiche ed enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, presenti all'atto costitutivo della Fondazione.
2. Possono acquistare lo status di Fondatori coloro che successivamente alla costituzione aderiranno alla Fondazione condividendone le finalità e contribuendo al fondo di dotazione.
Articolo 8
Requisiti e modalità di partecipazione
1. I Fondatori successivi, se persone fisiche, debbono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità e devono dimostrare di supportare concretamente l’attività istituzionale della Fondazione.
2. I Fondatori successivi, se enti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, debbono aver contribuito alla Fondazione sul piano tecnico, scientifico, economico o relazionale.
3. L’adesione dei Fondatori successivi è deliberata democraticamente dal Collegio dei Fondatori a maggioranza dei due terzi dei Fondatori presenti o rappresentati, che con la medesima maggioranza, determinerà anche la misura del contributo da apportare al fondo di dotazione.
4. Tutte le persone aventi la maggiore età che compongono il Collegio dei Fondatori possono partecipare in modo democratico ed attivo alla vita della Fondazione.
Articolo 9
Competenze
1. Il Collegio dei Fondatori:
a) elegge democraticamente i Fondatori successivi con la maggioranza indicata al precedente art. 8, comma 3;
b) elegge democraticamente, previa determinazione del loro numero da un minimo di 2 ad un massimo di 11, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti;
c) nomina il Revisore dei conti ovvero il Collegio dei Revisori dei conti scegliendone il presidente;
d) nomina, previa determinazione del loro numero da un minimo di 3 ad un massimo di 50 tra cui il presidente, i componenti del Comitato scientifico;
e) approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo nonché i programmi pluriennali di intervento predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
f) delibera sulle modificazioni dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
g) delibera sulla trasformazione e sulla fusione della Fondazione, nonché sullo scioglimento.
Articolo 10
Convocazione
1. Il Collegio è convocato presso la sede della Fondazione o in un altro luogo comunque in Italia, dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
2. Il Collegio è altresì convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Può essere inoltre convocato quando gliene facciano democraticamente richiesta un terzo dei Fondatori, o un terzo del Consiglio di Amministrazione ovvero il Collegio dei Revisori dei conti.
3. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata, telegramma, e-mail o sistema telematico equivalente con conferma di recapito spedita almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenenti l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere tenuta nella stessa giornata della prima.
4. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 24 ore, tranne che per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
Articolo 11
Costituzione
1. Il Collegio è legalmente costituito in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati con delega tutti i Fondatori.
2. In seconda convocazione il Collegio è legalmente costituito qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci. Qualora il Presidente non sia un Fondatore, egli non potrà esercitare il diritto di voto.
4. I verbali dell'adunanza devono essere sottoscritti dal Presidente con il segretario attuario dell'adunanza medesima scelto dal Presidente.
5. Le deliberazioni sono prese democraticamente a maggioranza dei presenti e rappresentati. Per la nomina dei Fondatori successivi, nonché per le materie di cui al precedente art. 9, lettere a), f), g), le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei Fondatori presenti e rappresentati. In caso di parità di voti, la votazione avrà esito negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione stessa.
6. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che il Collegio, all'unanimità, decida altra forma di votazione.
7. Ogni Fondatore può farsi rappresentare da altro Fondatore con delega scritta. Nessun Fondatore può avere più di due voti e, quindi, più di una delega.
CAPO II
Consiglio di Amministrazione
Articolo 12
Composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di due ad un massimo di undici componenti nominati dal Collegio dei Fondatori, essi durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.
2. Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente da tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica; in questo caso, come in qualsiasi altra condizione di vacanza di un consigliere, ad esempio per dimissioni, impedimento permanente o decesso, il Consiglio di Amministrazione provvede entro trenta giorni alla sostituzione.
3. Il sostituto, così cooptato, rimane in carica sino alla successiva adunanza del Collegio dei Fondatori che dovrà provvedere alla nomina. Il consigliere così nominato rimane in carica per la durata residua del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 13
Requisiti e modalità di nomina
1. Possono essere nominati consiglieri coloro che possiedono idonei e documentati requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, nonché di qualificata esperienza maturata in organismi, pubblici o privati con scopi analoghi a quelli della Fondazione.
Articolo 14
Competenze
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati al Collegio dei Fondatori dalla legge e dal presente statuto.
2. Esso pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora non disposto dal Collegio dei Fondatori, nomina tra i propri componenti il Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti;
b) cura la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione avvalendosi anche dei pareri del Comitato scientifico;
c) predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, il Progetto di bilancio consuntivo corredato della relazione annuale sulle attività della Fondazione e lo trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti, per poi sottoporlo all'approvazione finale del Collegio dei Fondatori;
d) predispone entro il 30 settembre di ogni anno il Progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo corredato della relazione programmatica delle attività, e lo trasmette al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per poi sottoporlo all'approvazione finale del Collegio dei Fondatori;
e) approva il Regolamento interno inerente l'attività istituzionale della Fondazione;
f) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
g) delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della Fondazione;
h) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre entità o privati, nazionali ed internazionali;
i) delibera l'istituzione di contabilità separate per le imprese strumentali direttamente esercitate;
j) può nominare il Direttore della Fondazione determinandone le competenze, la natura del rapporto di lavoro, nonché la retribuzione;
k) delibera l'assunzione del personale dipendente della Fondazione, ivi compresi i dirigenti, determinandone le retribuzioni, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, le rimozioni ed i collocamenti a riposo;
l) può attribuire la rappresentanza a dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della Fondazione, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio;
m) può conferire mandati e procure anche ad estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
n) ravvisandone la necessità, può delegare alcune delle sue attribuzioni al Presidente, stabilendo eventuali modalità e limiti;
o) delibera sull'introduzione e sull'efficacia di regolamenti interni alla Fondazione;
p) propone al Collegio dei Fondatori le modificazioni statutarie, nonché la fusione, la trasformazione o la liquidazione della Fondazione;
q) può istituire Dipartimenti e Gruppi di studio, eventualmente conferendo loro forme di autonomia a norma del Regolamento nei termini stabiliti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione medesimo;
r) può delegare un consigliere del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri e a svolgere tutte le mansioni ordinarie e straordinarie a nome del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15
Convocazione e Costituzione
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 16, comma 2.
2. L'avviso di convocazione, effettuato mediante raccomandata, telegramma, fax od e-mail con conferma di recapito od e-mail certificata deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 24 ore, tranne che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti o il Collegio dei Revisori dei conti.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Direttore, qualora nominato.
5. Le deliberazioni sono democraticamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.
7. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore, qualora nominato, che svolge le funzioni di segretario; in caso di sua assenza o impedimento, da colui che è stato designato dal Presidente a tale funzione.
CAPO III
Presidente
Articolo 16
Presidente - Attribuzioni
1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione con pieni poteri sostanziali e materiali di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale, sull'andamento della Fondazione.
2. Il Presidente pertanto:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare;
b) convoca e presiede, senza diritto di voto qualora non rivesta la qualifica di Fondatore, il Collegio dei Fondatori proponendo le materie da trattare;
c) sottoscrive i verbali delle adunanze del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione con il segretario delle adunanze stesse;
d) in caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario, anche su proposta del Direttore, qualora nominato, riferendo al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta successiva;
e) esercita tutti i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso;
f) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e svolgere tutte le relative operazioni a detti conti.
g) può sottoscrivere polizze assicurative, strumenti previdenziali e mutualistici nonché di investimento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente se nominato o, in caso di non intervenuta nomina, assenza o impedimento anche di questo, dal componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di nomina. In caso di pari anzianità di nomina le funzioni del Presidente vengono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
CAPO IV
Direttore
Articolo 17
Requisiti
1. Il Direttore deve possedere un'esperienza documentata almeno triennale in fondazioni operanti nel settore dell’arte e della cultura ed aver svolto funzioni gestionali ed operative.
2. Il Direttore deve possedere tutti i requisiti di onorabilità, anche previsti dall'art. 23 dello statuto.
Articolo 18
Poteri
1. Il Direttore:
a) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
b) sovrintende a tutta l'attività operativa e gestionale della Fondazione, ed ha ruolo di proposta ed impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività della Fondazione;
c) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione;
d) provvede, su proposta del Presidente, ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
e) propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative che ritiene opportune;
f) sottoscrive, con il Presidente, i verbali del Consiglio di Amministrazione e rilascia, a firma congiunta del Presidente, copie autentiche dei verbali del suddetto organo;
g) può essere delegato dal Presidente ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e svolgere tutte le relative operazioni a detti conti;
h) pone il visto di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul bilancio della Fondazione.
CAPO V
Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 19
Composizione
1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.
3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuoviRevisori restano in carica fino alla successiva adunanza del Collegio dei Fondatori, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva adunanza del Collegio dei Fondatori, dal Revisore più anziano.
4. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio l'adunanza del Collegio dei Fondatori perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
Articolo 20
Attribuzioni
1. Al Revisore ovvero al Collegio dei Revisori sono attribuite le funzioni previste dall'art. 2403, comma 1°, del Codice civile, da altre leggi, da disposizioni ad esse applicabili e dalle norme del presente Statuto. Il Collegio verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se esso è conforme alle norme che lo disciplinano.
2. I Revisori effettivi - su invito - possono intervenire alle adunanze del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige apposita relazione al bilancio d'esercizio ed al bilancio preventivo.
5. La riunione del Collegio dei Revisori dei conti si può tenere anche in collegamento audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, in cui deve essere presente almeno un Revisore.
CAPO VI
Comitato scientifico
Articolo 21
Composizione, requisiti e funzione
1. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 50 membri nominati, previa determinazione del numero, dal Collegio dei Fondatori tra persone di provata cultura ed esperienza nei settori di intervento della Fondazione.
2. Il presidente del Comitato scientifico viene eletto dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato scientifico ha compiti di consulenza scientifica nei settori in cui opera la Fondazione; si esprime sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione gli sottopone; fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione in Italia, in Europa, all'estero; esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.
4. Per il suo funzionamento si applicano le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.
TITOLO III
Altre disposizioni
CAPO I
Gratuità e remunerazione degli incarichi
Articolo 22
Gratuità degli incarichi
1. Tutte le cariche sono a titolo non oneroso per la Fondazione URBE ETS, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico.
CAPO II
Requisiti di onorabilità - Esclusione e recesso - Albo dei Benemeriti
Articolo 23
Requisiti di onorabilità
1. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità confacenti agli scopi della Fondazione. In particolare non possono ricoprire cariche nella Fondazione:
a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo;
e) coloro che siano stati condannati in sede definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione.
Articolo 24
Esclusione e recesso
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera democraticamente con la maggioranza assoluta dei suoi componenti l'esclusione dei membri degli organi della Fondazione (ad esclusione dei Fondatori), per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
a) perdurante o reiterata inadempienza professionale o di beni materiali o immateriali;
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedura di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali.
3. I membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice civile, mediante comunicazione scritta inviata con R/R al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi.
4. In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni membro receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.
Articolo 25
Albo dei Benemeriti
1. Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti, nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e privati, le società e le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente ed in modo rilevante al perseguimento dei fini statutari.
2. L'Albo dei Benemeriti è formato per la prima volta nell'atto costitutivo; successivamente il Consiglio di Amministrazione provvederà alle nuove iscrizioni e alle cancellazioni.
CAPO III
Scioglimento e devoluzione del patrimonio - Esercizio finanziario - Clausola di rinvio - Clausola arbitrale - Norme transitorie
Articolo 26
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Sono cause di estinzione le ipotesi previste dagli artt. 27 e 28 del Codice civile, si esclude, però, la trasformazione.
2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Resta salva la previsione di sentire l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, delle Legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Articolo 28
Clausola di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 29
Clausola arbitrale
1. Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Roma e secondo la normativa vigente tempo per tempo.
2. Il Collegio, che sarà composto da tre arbitri ed avrà sede presso la sede della Fondazione, o in sue sedi e uffici distaccati, o in altro luogo indicato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel rendere il proprio lodo, procederà in via irrituale e secondo equità.
3. Il foro competente per le controversie non risolte dalla Camera Arbitrale è quello di Roma.
Articolo 30
Norme transitorie
1. Il Consiglio di Amministrazione, viene nominato nell'atto costitutivo.
2. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e, eventualmente, verranno successivamente integrati.
F.TO GIOVAMBATTISTA SCUTICCHIO FODERARO
Presidente
F.TO ALDO RAFFAELE SCUTICCHIO
Segretario Generale